Bambino si fa male in ludoteca: c’è risarcimento

2021-12-29 22:08:37 By : Ms. Harriet Huang

Come chiedere i danni al gestore dello spazio per giochi dei bambini se questi cadono o si fanno male su una struttura come un tappeto elastico. 

Quante volte, nei centri ricreativi per bambini, all’aperto o al chiuso, abbiamo visto esposto il cartello con su scritto: «La direzione si esonera da ogni responsabilità per infortuni occorsi ai bambini. Si prega i genitori di accompagnare sempre i figli e di sorvegliarli durante il normale gioco». Che valore potrebbe avere un cartello del genere in uno spazio privato come una ludoteca? Se un bambino si fa male in ludoteca c’è risarcimento?

La questione è stata di recente prospettata dalla Cassazione. Nella sentenza che pone termine alla lite tra un genitore e un agriturismo per la caduta della figlia da un tappeto elastico [1], la Corte richiama un principio basilare di tutto il diritto civile: quello della cosiddetta «responsabilità oggettiva per cose in custodia». 

In particolare, l’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che il proprietario o il custode di una cosa è tenuto a risarcire tutti i danni procurati a terzi dalla cosa stessa, indipendentemente dal fatto che ne abbia colpa o meno. Il semplice rapporto che questi ha con la causa dell’infortunio (nel caso di specie, il tappeto elastico o qualsiasi altro gioco per bambini) lo rende per ciò solo responsabile. Responsabile, a meno che non dimostri che l’evento si è verificato per un caso fortuito ossia per un motivo talmente imprevedibile e inevitabile da non poter essere impedito neanche usando ogni più accorta cautela e diligenza. 

Il caso fortuito potrebbe ben essere determinato dalla condotta imprudente del danneggiato ma questa deve essere al di fuori dell’ordinario, di qualsiasi prevedibilità. 

In forza di tali principi, dunque, se il bambino si fa male in ludoteca, magari cadendo da un tappeto elastico o da una recinzione di plastica, il gestore del centro deve risarcire in prima persona o attraverso la propria assicurazione i genitori del minore. E se non vuole rispettare quest’obbligo non resta che fargli causa attraverso un proprio avvocato: una causa civile perché diretta ad ottenere il risarcimento del danno e che, come tale, implicherà l’impiego di risorse economiche (essendo i costi anticipati dagli istanti) e di tanta pazienza (una procedura civile si risolve nel giro di qualche anno, a seconda del tribunale, ma non meno di tre).

Il risarcimento riguarderà i danni fisici, le conseguenze patrimoniali e morali per la sofferenza subìta. 

La giustificazione, come anticipato, potrebbe riguardare un comportamento del minore, che però deve essere imprevedibile e, come tale, non evitabile con sistemi di prevenzione. Si sa infatti che i bambini tendono a minimizzare il pericolo o a non accorgersi affatto di esso. Ecco perché il titolare della ludoteca o dello spazio all’aperto dovrà prevenire eventuali condotte sconsiderate.

Nel caso del tappeto elastico, la Corte ha ritenuto di dover confermare il risarcimento a carico del proprietario per via della constatazione che, all’interno della rete elastica, era presente un tubo scoperto, che aveva ferito il bambino.

Così viene riconosciuta la responsabilità dell’azienda che gestisce l’agriturismo e, quindi, «proprietaria della rete elastica». Ciò che conta è che «il tubo era scoperto. Se invece fosse stato imbottito, non avrebbe causato danno» e che «la bambina ha usato la rete conformemente al suo impiego ordinario, ossia saltandovi e senza alcun anomalo comportamento».

I giudici poi ribadiscono che «il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso, la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportate danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria».

Impossibile, infine, parlare di genitori disattenti e colpevoli, poiché si è appurato che «la bambina stava facendo un uso adeguato del gioco». Dunque, non è addebitabile alcuna responsabilità alla madre e al padre della bambina che, anzi, «avevano rispettato la regola di far salire sulla rete i bambini uno per volta».

[1] Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8873/21; depositata il 31 marzo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 febbraio – 31 marzo 2021, n. 8873

1. – La società Azienda Agricola F. gestisce un agriturismo all’interno del quale è collocata una rete di gioco per bambini, su cui ossia, questi ultimi saltano sfruttando le proprietà elastiche della stessa rete.

Una di queste bambine, V.I. , proprio durante l’utilizzo della rete è caduta sbattendo con il braccio su un tubo privo di protezione da urti facendosi male, cosi che la madre ha agito per il risarcimento del danno.

2. – Sia il Tribunale che la corte di appello hanno ritenuto una responsabilità dell’Azienda proprietaria della rete, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in base al rilievo che, da un lato, il tubo era scoperto e se invece fosse stato imbottito non avrebbe causato danno, e dall’altro che la bambina ha usato la rete conformemente al suo utilizzo ordinario, ossia saltandovi, senza alcun anomalo comportamento.

3. – Ricorre l’Azienda Agricola F. con due motivi. V’è controricorso della danneggiata.

4. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia, o anche omesso esame, su un motivo di appello specifico, che aveva ad oggetto il rilievo da attribuire all’esonero da responsabilità, meglio alla omessa custodia dell’area.

Sostiene la ricorrente di aver posto all’attenzione della corte di appello la circostanza di avere appeso un cartello all’ingresso dell’area, con cui si avvisavano gli utenti del fatto che il gioco della rete non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio rischio.

La corte di appello non avrebbe tenuto conto di tale circostanza.

La ricorrente, infatti, non dimostra di aver posto tale questione alla corte di appello, anzi, leggendo il ricorso in cui sono riportati i motivi di appello (p. 7), quello assertivamente disatteso manca, nè v’è menzione, al di là della trasfusione in un motivo specifico, della questione dell’avviso.

Il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso presente la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria.

5. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c..

E si traduce nella censura alla decisione impugnata di non aver adeguatamente considerato la condotta colpevole del danneggiato quale causa del danno.

Il motivo fa leva su un errore di accertamento del fatto da parte della corte di merito. Ossia sulla mancata considerazione della circostanza che, essendo, come emerso dall’istruttoria, visibile il tubo non protetto, avrebbero dovuto essere i genitori a non far saltare la figlia.

Il motivo è inammissibile anche esso.

È basato infatti sulla contestazione di un accertamento in fatto. La corte di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato e proprio di quel gioco, e che dunque non era ravvisabile colpa dei genitori, che peraltro avevano rispettato la regola di far salire i bambini uno per volta.

La ricorrente pretende che si rivaluti questo accertamento, ossia che lo si smentisca in fatto, che è invece operazione qui preclusa, anche in presenza di una motivazione adeguata da parte della corte di merito. Ossia: il ricorso attinge il fatto e non un eventuale principio di diritto della sentenza impugnata.

Ad ogni modo, la ricorrente non dimostra affatto di aver posto la questione della visibilità del tubo scoperto anche in appello.

Il ricorso va pertanto respinto.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3.000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 

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